Normativa Leggi Decreti del presidente della repubblica, del Ministro ... - Delibere, Regolamenti, Ordinanze, Circolari

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D.P.R. 03/10/2002

d) il prelievo di reperti di interesse geologico e paleontologico ad eccezione di quanto eseguito per fini di ricerca e di studio previa autorizzazione dell'Ente parco

e) l'apertura e l'esercizio di cave, di miniere e di ogni forma di stoccaggio definitivo di rifiuti (discarica), nonchè l'asportazione di minerali

f) l'uso dei fitofarmaci, nonchè di qualsiasi mezzo che possa alterare, danneggiare o distruggere i cicli biogeochimici

g) l'introduzione da parte di privati di armi, esplosivi e di qualsiasi mezzo distruttivo o di cattura se non autorizzati

h) il campeggio al di fuori delle aree eventualmente destinate a tale scopo ed appositamente attrezzate

i) il sorvolo non autorizzato dalle competenti autorità secondo quanto espressamente definito dalle leggi sulla disciplina del volo e dall'Ente parco per quanto attiene alle necessità di tutela delle aree di cui all'art. 1

l) l'accensione di fuochi all'aperto

m) il transito di mezzi motorizzati, fatta eccezione per i mezzi di servizio e quelli destinati alle visite nel Parco purchè autorizzate dall'Ente parco

n) l'apposizione di cartelli e manufatti pubblicitari con l'esclusione della segnaletica stradale di cui alla normativa vigente e di quella informativa del Parco

o) la realizzazione di nuovi edifici

p) l'apertura di nuove strade ad eccezione di quelle di servizio previa autorizzazione dell'Ente parco

q) qualsiasi mutamento nell'utilizzazione del territorio e ogni altro intervento che possa incidere sulla morfologia dell'isola, sui suoi equilibri ecologici ed idraulici e sulle finalità istitutive del Parco di cui all'art. 2.

2. Resta ferma la facoltà per le amministrazioni interessate di continuare ad utilizzare gli immobili loro concessi in uso governativo, compatibilmente con le finalità del Parco.

Art. 4. Divieti in zona 1 del Parco nazionale

1. Nelle aree ubicate in zona 1, di cui all'art. 1, l'ambiente naturale è conservato nella sua integrità. Pertanto, sono vietate tutte le attività che ne determinino in qualsiasi modo l'alterazione e vigono, oltre ai divieti generali di cui all'art. 3, anche i seguenti ulteriori divieti

a) l'accesso con veicoli a motore escluso quello dei mezzi di soccorso

b) l'accesso a piedi ad eccezione delle attività di sorveglianza, di soccorso, di gestione e di ricerca scientifica autorizzata dall'Ente parco

c) l'accesso a terra da navi, imbarcazioni e natanti di qualsiasi genere e tipo, fatta eccezione per l'eventuale attività di sorveglianza, di soccorso, nonchè di gestione e di ricerca scientifica autorizzate dall'Ente parco

d) le opere tecnologiche

e) la modifica del regime delle acque

f) le attività agro-silvo-pastorali.

Art. 5. Divieti in zona 2 del Parco nazionale

1. Nelle aree ubicate in zona 2, di cui all'art. 1, oltre ai divieti generali di cui all'art. 3, sono vietate

a) le attività agricole e pastorali

b) la modifica del regime delle acque.

Art. 6. Regime autorizzativo generale del Parco nazionale

1. Sono sottoposte ad autorizzazione le attività specifiche di carattere eccezionale di cui alle lettere a), b), d), i) e p) del comma 1 dell'art. 3.

2. L'adozione dei nuovi strumenti urbanistici generali e loro varianti generali e parziali, per la parte ricadente nell'area del Parco, deve essere preceduta da intesa col soggetto gestore del Parco.

3. Entro il 31 dicembre 2003, allo scopo di consentire la complessiva valorizzazione del Parco secondo le finalità di tutela e promozione di cui all'art. 2, comma 1, lettera e), le amministrazioni pubbliche che utilizzano gli immobili concessi in uso provvedono, con oneri a proprio carico, alla loro manutenzione straordinaria.

1. Salvo quanto disposto dagli articoli 3 e 5, sono sottoposti ad autorizzazione dell'Ente parco i seguenti interventi

a) opere tecnologiche: elettrodotti, acquedotti, depuratori, ripetitori e relative strutture di pertinenza

b) interventi di restauro conservativo, di risanamento igienico-edilizio e di ristrutturazione edilizia finalizzata al riuso dei manufatti esistenti, così come definiti dall'art. 31, primo comma, lettere c) e d), della Legge 5 agosto 1978, n. 457.

2. Resta ferma la possibilità di realizzare interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, così come definiti dal primo comma, lettere a) e b), dell'art. 31 della Legge 5 agosto 1978, n. 457, dandone comunicazione all'ente di gestione.

3. Per gli interventi di trasformazione del territorio che siano in corso d'opera alla data di entrata in vigore del presente Decreto, i soggetti titolari delle opere trasmettono all'ente di gestione, entro e non oltre trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente Decreto, secondo quanto disposto dall'art. 9, l'elenco delle opere accompagnato da una relazione dettagliata sullo stato dei lavori e contenente l'indicazione del luogo ove sono depositati i relativi progetti esecutivi. In caso di mancata comunicazione delle informazioni di cui sopra, l'ente di gestione provvede ad ordinare, in via cautelativa, la sospensione dei lavori.

Art. 8. Regime autorizzativo in zona 3 del Parco nazionale

1. Salvo quanto previsto dall'art. 3, sono sottoposti ad autorizzazione dell'Ente parco

a) impianti per allevamenti zootecnici e di stoccaggio di prodotti agricoli, così come definiti dalla normativa vigente nazionale e comunitaria

b) le opere di mobilità e le modifiche dei tracciati stradali esistenti

c) le opere che comportano modifiche del regime delle acque

d) le opere tecnologiche: elettrodotti, acquedotti, depuratori, ripetitori ed adduzioni idriche a fini irrigui e zootecnici

e) interventi di restauro conservativo e di risanamento igienico-edilizio e di ristrutturazione edilizia finalizzata al riuso dei manufatti esistenti, così come definiti dall'art. 31, primo comma, lettere c) e d), della Legge 5 agosto 1978, n. 457.

2. Resta ferma la possibilità di realizzare interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, così come definiti dal primo comma, lettere a) e b), dell'art. 31 della Legge 5 agosto 1978, n. 457, dandone comunicazione all'ente di gestione.

3. Per gli interventi di trasformazione del territorio che siano in corso d'opera alla data di entrata in vigore del presente Decreto, i soggetti titolari delle opere trasmettono all'ente di gestione, entro e non oltre trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente Decreto, secondo quanto disposto dall'art. 9, l'elenco delle opere accompagnato da una relazione dettagliata sullo stato dei lavori e contenente l'indicazione del luogo ove sono depositati i relativi progetti esecutivi. In caso di mancata comunicazione delle informazioni di cui sopra, l'ente di gestione provvede ad ordinare, in via cautelativa, la sospensione dei lavori.

Art. 9. Modalità di richiesta delle autorizzazioni

1. L'eventuale autorizzazione da parte dell'organismo di gestione, per quanto disposto dagli articoli 6, 7 e 8, è rilasciata, per opere che interessano esclusivamente le aree ricadenti nelle zone 2 e 3, entro sessanta giorni dalla ricezione da parte dell'Ente parco della documentazione richiesta, completa in ogni sua parte.

Art. 10. Vigilanza e sorveglianza

1. La vigilanza sulla gestione del Parco nazionale dell'Asinara è esercitata dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.

2. La sorveglianza del territorio di cui all'art. 1 è affidata al Corpo forestale vigilanza ambientale della regione autonoma della Sardegna e alla Capitaneria di porto di Porto Torres.

 

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